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Sicurezza sul lavoro

Valutazione dei rischi, documenti obbligatori, nomina dell'RSPP e gestione delle scadenze. Ti mettiamo in regola con il D.Lgs. 81/08 e ti aiutiamo a restarci, senza scaricarti addosso adempimenti che non ti competono.

Da dove si parte: la valutazione dei rischi

Il D.Lgs. 81/08 mette in capo al datore di lavoro un obbligo non delegabile: valutare tutti i rischi presenti in azienda e metterli nero su bianco nel Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art. 28. La valutazione riguarda ogni pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, comprese le situazioni legate ai contratti atipici o flessibili e alla presenza di personale poco pratico dell'ambiente di lavoro.

Il consulente non prende il posto del datore di lavoro né lo solleva dalle sue responsabilità: lo affianca con le competenze tecniche richieste dall'art. 32. Ti guidiamo lungo tutto il percorso, dal primo sopralluogo alla firma del documento.

  • Sopralluogo nei luoghi di lavoro e analisi del ciclo produttivo reale, non di quello dichiarato sulla carta
  • Identificazione dei pericoli e delle persone esposte, mansione per mansione
  • Stima del rischio e definizione delle priorità di intervento
  • Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI da fornire
  • Programma di miglioramento con tempi e responsabilità assegnate

Cosa contiene il DVR che ti consegniamo

Un DVR utile è un documento che i tuoi responsabili possono davvero leggere e applicare, non un fascicolo copiato da un modello. Il documento che redigiamo riporta la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, le misure di prevenzione e protezione adottate, i dispositivi di protezione individuale, il programma di miglioramento nel tempo, le procedure di sicurezza, i nominativi di RSPP, medico competente, RLS e addetti alle emergenze, e l'elenco delle mansioni che richiedono formazione e addestramento specifici.

Il DVR va munito di data certa e aggiornato entro trenta giorni quando cambia qualcosa di rilevante: modifiche al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, infortuni significativi, indicazioni che emergono dalla sorveglianza sanitaria o novità normative.

Il caso più frequente. Molte aziende ci chiamano con un DVR fermo a cinque o sei anni fa, con macchinari dismessi e nomi di persone che non lavorano più lì: formalmente il documento esiste, ma in caso di ispezione o di infortunio non regge. Fissa un riesame almeno una volta l'anno e ogni volta che arriva un macchinario nuovo, si apre una sede o cambia il layout dei reparti.

Procedure standardizzate: quando bastano

L'art. 29, commi 5 e 6 consente di effettuare la valutazione dei rischi seguendo le procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva permanente. È l'opzione che ha sostituito la vecchia autocertificazione ed è pensata per le realtà più piccole, tipicamente fino a dieci lavoratori, con un'estensione ad alcune aziende fino a cinquanta addetti. Restano escluse le attività a rischio elevato, come impianti nucleari, centrali termoelettriche, fabbricazione e deposito di esplosivi e le lavorazioni che espongono ad agenti chimici, biologici, cancerogeni, mutageni, ad atmosfere esplosive o all'amianto.

La scelta del metodo spetta al datore di lavoro: ti diciamo con franchezza quale strada è percorribile nel tuo caso, ricordando che la procedura standardizzata semplifica la forma, non la sostanza della valutazione.

DUVRI: quando entrano ditte esterne

Se affidi lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi che operano dentro la tua azienda, l'art. 26 ti chiede di promuovere cooperazione e coordinamento e di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, allegandolo al contratto di appalto o d'opera. L'obbligo vale anche per le pubbliche amministrazioni.

Il DUVRI non è richiesto per gli appalti di servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per i lavori di durata inferiore a due giorni, purché non siano presenti agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o i rischi particolari dell'allegato XI.

RSPP esterno, emergenze e cantieri

Assumiamo l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per le aziende che non hanno una figura interna con i requisiti, con sopralluoghi programmati, riunione periodica e assistenza in caso di verifica degli organi di vigilanza.

  • Piano di emergenza ed evacuazione, con planimetrie e prove periodiche
  • Organigramma della sicurezza e nomine di preposti, addetti antincendio e primo soccorso
  • Procedure operative per lavorazioni a rischio specifico e uso delle attrezzature
  • Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le imprese esecutrici in cantiere
  • Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, con PSC e fascicolo dell'opera
  • Assistenza documentale per gare e verifica dell'idoneità tecnico-professionale

Per il settore edile il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 impone al committente di designare i coordinatori fin dalla fase di progettazione: ci occupiamo dell'intera filiera documentale del cantiere e del rapporto con le altre imprese presenti.

Come lavoriamo con te

Il primo passo è un check-up gratuito: veniamo in azienda, guardiamo documenti, luoghi e mansioni e ti diciamo cosa manca davvero. Da lì costruiamo un piano con priorità, tempi e costi definiti. Dopo la consegna dei documenti teniamo lo scadenzario di corsi, visite mediche e revisioni e ti avvisiamo prima che qualcosa scada. Per capire a che punto sei, chiamaci allo 081 333 0227 o scrivi a segreteria@progressconsulting.it.

Non sai se la tua azienda è in regola?

Il check-up è gratuito: veniamo in azienda, verifichiamo documenti e scadenze e ti diciamo esattamente cosa serve.