SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE IN AZIENDA
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di
lavoro e ai fattori di rischio professionali ai quali sono esposti.
Il datore di lavoro è il custode della salute e sicurezza dei propri lavoratori,
per questo motivo è colui che deve, mediante l’operato del medico competente,
assicurare che, nei casi in cui è prevista dal D. Lgs. 81/08 s.m.i. art. 41, venga
attivata la sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza sanitaria deve essere organizzata in moda da assicurare:
La vista medica preventiva
intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
Le visite mediche periodiche
per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla normativa, viene stabilita, di norma, in una volta anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
La visita medica su richiesta del lavoratore
qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
La vista medica in occasione del cambio mansione
onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
La vista medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente;
La vista medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente;
Il datore di lavoro deve:
- Individuare la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria;
- Nominare, se necessario, il medico competente verificando le sue capacità e abilitazioni professionali;
- Effettuare la sorveglianza sanitaria a proprie spese;
- Assicurare che venga mantenuta la sorveglianza sanitaria come programmato (visite preventive all’assunzione e al cambio mansione, periodiche e di fine rapporto);
- Dare applicazione ai giudizi del medico e vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- Vigilare sull’attività del medico;
- Considerare i dati risultanti dall’attività di sorveglianza nella elaborazione della valutazione dei rischi.