CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO

CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO

Il D.Lgs. 81/08 s.m.i. stabilisce quale obbligo del datore di lavoro non delegabile la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 (DVR).
Tale valutazione dei rischi dovrà prendere in considerazione tutti i rischi presenti all’intero dell’attività
lavorativa, ovvero tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i lavoratori, compresi quelli connessi alla specifica tipologia attraverso cui viene resa la prestazione contrattuale (forme contrattuali atipiche o flessibili).

Il datore di lavoro deve attuare il processo di valutazioni di cui all’art. 28 che può essere sinteticamente descritto nei seguenti passaggi:

  • Identificazione dei pericoli;
  • Identificazione dei soggetti;
  • Stima dei rischi;
  • Valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro, per attuare tale processo, è tenuto ad sottoporsi ad adeguata formazione di cui all’art. 34 del D.lgs. 81/08 s.m.i. a seconda della tipologia di attività svolta. La norma prevede che, qualora il datore di lavoro non sia in possesso dei requisiti di legge, può delegare tale adempimento ad un consulente esterno e/o interno all’azienda in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. La nomina del consulente esterno non esonera il datore di lavoro dalle responsabilità che ne derivano dalla manca osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro, a conclusione della valutazione, deve redigere un documento, il quale deve essere strutturato in modo da essere facilmente leggibile, semplice, contenere pratiche indicazioni per i lavoratori e contenere, obbligatoriamente, alcune parti, di seguito specificate:

  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
  • La definizione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e, in particolare, i dispositivi di protezione individuali adottati;
  • Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • L’individuazione delle procedure di sicurezza;
  • Indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e degli addetti alle squadre si emergenza e primo soccorso aziendale;
  • L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  • I rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale atipica o flessibile attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e per la quale c’è un rischio infortunistico elevato in ragione della scarsa conoscenza dell’ambiente di lavoro.

Il documento redatto deve essere munito di data certa che può essere certificata con la firma contestuale del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori, e del medico competente ove nominato.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato entro 30 gironi nei seguenti casi:

  • Qualora vi siano delle modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • In relazione al grado si evoluzione delle tecnica, delle prevenzione e dalla protezione;
  • A seguito di infortuni significativi;
  • Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità;
  • Quando vengono introdotte nuove leggi o disposizioni di legge.

Sanzioni legate alla redazione del DVR

Qualora il datore di lavoro non rispetti una delle norme previste per la redazione del DVR può incorrere in sanzioni amministrative o penali, nello specifico:

  • Mancata redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. la detenzione è aumentata da 4 a 8 mesi nel caso in cui tale violazione riguardi aziende con più di 200 lavoratori, industrie estrattive con più di 50 lavoratori, aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori; centrali termoelettriche; aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, derivanti da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; cantieri temporanei o mobili a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno;
  • Redazione incompleta del DVR: ammenda da 2.000 a 4.000 euro;
  • Redazione incompleta DVR (mancanza dei dati sulla valutazione dei rischi, sulle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici): ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

REDAZIONE DEL DVR CON LE PROCEDURE STANDARDIZZATE

Il D.lgs. 81/08 s.m.i. all’art. 29 commi 5-6, prevede che, il datore di lavoro può effettuate la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate previste dalla
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
La scelta delle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi è rimessa al datore di lavoro.
Dal 1 luglio 2013 le aziende che occupano fino a 10 lavoratori possono utilizzare tale procedura in sostituzione della vecchia autocertificazione. Tale opzione viene concessa anche in altri casi in cui le aziende che occupano fino a 50 lavoratori ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni nucleari; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione all’amianto.

REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il DUVRI, come stabilito dall’art 26 del D.Lgs. 81/08, è il documento unico di valutazione dei rischi (i cosiddetti rischi interferenti) dove il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, e indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento (il DUVRI) è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il DUVRI deve essere allegato entro tale ultima data.
Con le nuove disposizioni varate dal precedente governo in materia di sicurezza sul lavoro e in particolar modo per la sicurezza dei cantieri edili, la regia del datore di lavoro committente si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell’azienda madre. Spetta, infatti, a costui, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08, promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per garantire la sicurezza sul lavoro.
Con il nuovo ‘Testo unico‘ viene quindi introdotto un documento importante ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, che risulta essere strettamente complementare ai contatti d’appalto di lavori per servizi e forniture, e pertanto molto vicino al D.Lgs.163/06.
Anche nelle pubbliche amministrazioni vige l’obbligo di redigere il DUVRI da parte del datore di lavoro, che nello specifico valuterà i rischi derivanti da possibili interferenze delle lavorazioni date in appalto e lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’ente stesso.

Il DUVRI non è obbligatorio in caso di:

  • appalti di servizi di natura intellettuale;
  • forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, se non si evidenziano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.

La Progress Consulting si occupa di fornire ai suoi clienti la massima assistenza per tutto ciò che concerne la sicurezza sul lavoro. Al servizio di consulenza generale affianchiamo l’organizzazione e compilazione della documentazione burocratica, l’ispezione dei locali in ottica di controllo e adeguamento al fine di garantire le dovute misure di sicurezza ai lavoratori.

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CONSULENZA SICUREZZA CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI

Il D. lgs. 81/08 s.m.i. dedica il IV titolo alla normativa in materia di Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività lavorative del settore edile.
Il D. lgs. 81/08 s.m.i. prevede che il committente contestualmente all’affidamento dell’ incarico di progettazione designa il coordinatore per la progettazione e/o del controllo dell’esecuzione dell’opera.

Tale figura professionale deve:

  • redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • predispone un fascicolo contenente le informazioni utili
    ai fini della prevenzione e dalla protezione dai rischi cui sono
    esposti i lavoratori POS;
  • Verificare l’applicazione da parte dell’impresa esecutrice
    e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;
  • Gestisce e coordina tutte le attività di cantiere in collaborazione con il committente e/o il responsabile dei lavori.

La Progess Consulting offre alla propria cliente servizi di consulenza per la gestione dei cantieri mobilie e temporanei ed in particolare:

  • Consulenza per l’elaborazione del “Piano Operativo della Sicurezza P.O.S.” ( D.Lgs. 81/2008)
  • Informazione e formazione ai lavoratori sui rischi specifici;
  • Valutazione esposizione a rumore dei lavoratori nel settore edile;
  • Coordinamento per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute.
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